TERREMOTO: PRESENTATE LE LINEE GUIDA PER LA RICOSTRUZIONE
(AGI) - L’Aquila, 10 mar. - Inoltre, individuano gli interventi idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni e rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di quello preesistente agli eventi sismici. Contengono infine le modalita’ di collegamento dei vari ambiti, individuano i settori di intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e definiscono la programmazione ed esecuzione delle opere pubbliche e private. Nel loro ruolo di “motori” della ricostruzione, i Sindaci (art. 6), entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione, definiscono e rendono note le proposte degli ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. Successivamente pubblicano un avviso con il quale richiedono ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso. Una volta acquisite le proposte, i Primi Cittadini verificano l’ammissibilita’ delle stesse e ne effettuano la valutazione. Lo stesso articolo 6 detta i tempi per i piani per la ricostruzione, che vanno adottati con atto del Sindaco e affissi all’albo pretorio affinche’ chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 15 giorni qualunque interessato puo’ presentare osservazioni. Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, il Sindaco indice una conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso; poi decide sulle osservazioni e trasmette il piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni. Infine, decorsi ulteriori 15 giorni dal termine di approvazione del piano, il Sindaco procede con proprio atto all’approvazione del piano. Le modalita’ di attuazione dei piani di ricostruzione sono contenute nell’art. 7. Tra queste modalita’, merita una particolare segnalazione quella riguardante i singoli edifici ricompresi nella perimetrazione e classificati nelle verifiche di agibilita’ con categoria A, B e C, facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati. Questi sono inclusi nei piani di ricostruzione, mentre quelli che non presentino tali caratteristiche possono essere oggetto di lavori secondo le prescrizioni contenute nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09 (per gli immobili A) e 3779/09 (per quelli B e C). I piani di ricostruzione possono inoltre individuare edifici o loro aggregati classificati nelle verifiche di agibilita’ con categoria E sui quali e’ possibile intervenire ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790/09. L’art. 8 detta norme transitorie, mentre l’art. 9 riguarda la costituzione della cosiddetta Rappresentanza dei Piccoli Comuni, allo scopo di rendere piu’ efficace e integrata la ricostruzione del territorio. (AGI)
Com/Ett