RIMBORSI GONFIATI: CATANZARO, MOTIVAZIONI DEL PROSCIOGLIMENTO
Thursday, January 29th, 2009(AGI) - Catanzaro, 29 gen. - Solo se le amministrazioni eventualmente truffate avessero proposto querela, sarebbe stato possibile procedere penalmente nei confronti di Tommaso Brutto, Peppino Ruberto, Emilio Verrengia ed Ercole Vescio, relativamente all’ipotesi di reato di falso in scrittura privata ai danni della provincia di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta sui rimborsi “gonfiati”. Quanto alla contestazione di furto aggravato mossa al solo Brutto, poi, pur sussistendo degli indizi a suo carico, non sono stati ravvisati elementi tali da “sostenere l’accusa in giudizio”. Queste, in sintesi, le ragioni per le quali, lo scorso 12 giugno, il giudice dell’udienza preliminare di Catanzaro ha prosciolto per questi specifici capi d’imputazione le quattro persone, coinvolte nell’inchiesta su un presunto giro di rimborsi non dovuti pagati dagli enti pubblici di appartenenza ad amministratori ritenuti dall’accusa “infedeli”. E’ quanto si legge nelle motivazioni depositate dal gup Antonio Giglio, e relative alla propria dichiarazione di non luogo a procedere per i quattro di cui si e’ detto, che all’epoca dei fatti ricoprivano i seguenti ruoli: Emilio Verrengia, ex assessore comunale ai Trasporti di Catanzaro e capogruppo dell’Udc in consiglio provinciale; Tommaso Brutto, assessore provinciale ai Trasporti, ex capogruppo dell’Udc in consiglio comunale, e consigliere a Palazzo de Nobili; Peppino Ruberto, consigliere provinciale dell’Udc; ed Ercole Vescio titolare di agenzia di viaggi; i quali sono stati rinviati comunque a giudizio per le restanti contestazioni di falso e truffa. Rispetto alle ipotesi di “falso in scrittura privata”, il gup ha ribadito che “mancando la querela delle uniche parti offese, e cioe’ gli Enti che sarebbero stati truffati, l’azione penale e’ improcedibile” (la contestazione faceva riferimento alle fatture, considerate “scrittura privata”, non anche alle rendicontazioni in cui esse venivano inserite per chiedere il rimborso che, in quanto atti pubblici, se redatti falsamente consentono di procedere d’ufficio). Quanto all’ipotesi di furto, mossa a Brutto per la sparizione dei documenti relativi alle sue pratiche di rimborso, che erano custodite alla Provincia in attesa di essere trasmesse agli investigatori, il giudice ha evidenziato che la contestazione si e’ basata sostanzialmente sul principio che lui era l’unico “che poteva trarre concreto vantaggio da quella sparizione”. Giglio ricorda inoltre come risulti che Brutto e Verrengia “nei giorni antecedenti la scomparsa, avrebbero chiesto alla funzionaria che li custodiva notizie circa l’interessamento alle pratiche da parte degli inquirenti”, ma pur ritenendo che “trattasi di elementi dotati di un certo peso indiziario” ha considerato che non si possa “solo da essi desumersi la prova certa della responsabilita’ per la sottrazione”. (AGI)
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